Cass. civ. n. 13604 del 16 maggio 2024
Testo massima n. 1
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.