Cass. civ. n. 13612 del 21 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.


Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21768 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2291
Cod. Civ. art. 2808
Cod. Proc. Civ. art. 640
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

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