Cass. pen. n. 2762 del 27 luglio 1992

Testo massima n. 1


La notifica di un atto (nella specie, avviso di udienza davanti al tribunale di sorveglianza) effettuata con il rito degli irreperibili dà luogo (sempre che sussistano le condizioni e le forme previste dalla legge), ad una forma di conoscenza «legale» del tutto equiparabile a quella che deriva dall'adozione di altre forme di notificazione, con la conseguenza, tra l'altro, che anche il tal caso è onere dell'imputato portare a conoscenza, con la dovuta tempestività, l'autorità procedente degli eventuali fatti nuovi in relazione ai quali possa sorgere, a carico della stessa autorità, la necessità di ulteriori adempimenti.

Testo massima n. 2


Poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale ma, al contrario, in base al testuale tenore dell'art. 47, secondo comma, dell'«ordinamento penitenziario», devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente «ritenere» (come richiesto dalla norma), che l'affidamento si riveli proficuo, in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto, appare evidente che la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia giudiziaria, quando esse, lungi dal dimostrare l'esistenza di elementi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante.

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