Cass. civ. n. 13628 del 21 maggio 2025
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento presupposta - Notificazione - Modalità - Fondamento.
In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini della relativa prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.