Cass. civ. n. 7044 del 23 dicembre 1988
Testo massima n. 1
La mancanza di autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 c.c., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore (che abbia agito in rappresentanza del figlio) o dal figlio medesimo, e non anche dalla controparte del negozio.