Cass. pen. n. 13659 del 16 febbraio 2024
Testo massima n. 1
STUPEFACENTI - IN GENERE - Qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - Conseguente automatismo nel riconoscimento di tale aggravante - Esclusione - Ragioni.
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE