14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3352 del 11 febbraio 1998
Posted at 15:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell’arresto – e della consecutiva ordinanza – redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall’ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest’ultimo costituisce una mera irregolarità formale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]