Cass. civ. n. 13662 del 21 maggio 2025
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6