Cass. civ. n. 13662 del 21 maggio 2025

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.


Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15737 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

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