Cass. civ. n. 1370 del 18 gennaio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto consuntivo - Validità della delibera - Indicazione intellegibile delle singole voci di spesa ed entrata - Necessità - Fattispecie.


In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza di una obiettiva mancanza di intellegibilità dalla situazione patrimoniale del condominio nel rendiconto che non riportava un debito del condominio verso un condomino derivante da una sentenza esecutiva, con conseguente riconoscimento dell'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa delibera di approvazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1405 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1130 bis

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