Cass. pen. n. 13714 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Definizione con rito alternativo richiesta dal difensore munito di procura speciale - Applicabilità degli oneri di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.


In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43835 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3

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