Cass. civ. n. 1373 del 15 gennaio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Commissione massimo scoperto - Periodicità di calcolo - Mancata previsione espressa - Nullità - Esclusione - Determinabilità.


In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, laddove detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione secondo buona fede del testo contrattuale che valorizzi la comune volontà delle parti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19825 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1366
Cod. Civ. art. 1367
Cod. Civ. art. 1363

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