Cass. civ. n. 13740 del 22 maggio 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Ammissibilità.
In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST.
Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 2
Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 CORTE COST.