Cass. civ. n. 13749 del 22 maggio 2025
Testo massima n. 1
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
Contratto di video lotteria istantanea (VLT) - Scontrino emesso dal videoterminale - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Prova documentale della vincita - Condizioni.
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale) e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio "jackpot", non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.
DM min. EFI 22/01/2010
Cod. Civ. art. 1935