Cass. civ. n. 13754 del 22 maggio 2025

Testo massima n. 1


NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Azione ex art. 2395 c.c. - Legittimazione dei singoli fiducianti - Sussistenza - Legittimazione della società - Esclusione - Fondamento.


Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29410 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Legge 23/11/1939 num. 1966

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