Cass. civ. n. 13777 del 17 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione della società - Notifica dell'appello presso il procuratore della società cancellata - Ammissibilità - Conseguenze - Ultrattività del mandato - Esclusione - Interruzione del processo - Necessità - Conseguenze.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.