Cass. civ. n. 13779 del 18 maggio 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)


Prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento - Rimborso - Tetto massimo rimborsabile - Somma a carico del privato - Computo - Esclusione - Fondamento.


In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 1371
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE

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