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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8007 del 14 agosto 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8007 del 14 agosto 1996

Testo massima n. 1

Il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non costituisce ricognizione e, come tale, non è soggetto a particolari formalità. Esso è un mero accertamento di fatto, e non un atto processuale formale, e può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.

Testo massima n. 2

La norma di cui all’art. 199 c.p.p. relativa all’astensione dei testimoni perché prossimi congiunti dell’imputato si riferisce al rapporto di parentela tra il teste e il soggetto contro cui si sta procedendo ed esaurisce i suoi effetti nell’ambito del processo in questione.

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