Cass. civ. n. 13782 del 17 maggio 2024

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE


Vendita a catena - Difformità dell’opera - Onere di denuncia - Soggetto legittimato - Possibilità di denuncia da parte del primo compratore - Esclusione - Fondamento.


In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeriestica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492

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Precedenti: Cass. civ. n. 24717/2018

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