Cass. pen. n. 43236 del 30 novembre 2001
Testo massima n. 1
L'omissione dell'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416, comma 1, c.p.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 17 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio «di garanzia» ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto.
Testo massima n. 2
Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia (essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge) il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.
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