Cass. civ. n. 13820 del 19 maggio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Pagamento di contributi prescritti - Diritto dell’autore del pagamento alla restituzione - Sussistenza - Fondamento.


In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21830 del 2014

Normativa correlata

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2940

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