14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7263 del 24 luglio 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della qualificazione di un atto come «irripetibile» occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell’atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente o cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione [ poco importa se seguita o meno da provvedimenti coercitivi, personali o reali ], di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del «verbale» non è, di per sé, causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente [ anche alla luce di quanto dispone l’art. 142 c.p.p. in tema di causa di nullità dei verbali ], nella stretta contiguità spazio-temporale [ compatibile con l’esigenza della pratica ], fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest’ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore. [ Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto utilizzabile, ai fini del decidere, una informativa di reato in cui si riferiva che, nella tarda serata del giorno precedente, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. era stato notato fuori della propria abitazione in orario non consentito ].
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