Cass. civ. n. 13838 del 23 maggio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Differimento dell’udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. - Rilevanza ai fini del termine per la proposizione dell’appello incidentale - Esclusione.
In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 343