Cass. civ. n. 13838 del 23 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Differimento dell’udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. - Rilevanza ai fini del termine per la proposizione dell’appello incidentale - Esclusione.


In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8638 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 343

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