Cass. civ. n. 13844 del 23 maggio 2025
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2050 com. 1
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41