Cass. civ. n. 13849 del 19 maggio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.


Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11465 del 2020

Normativa correlata

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2222
Cod. Civ. art. 2230

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