Cass. civ. n. 13849 del 19 maggio 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.
Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2222
Cod. Civ. art. 2230