Cass. civ. n. 13860 del 24 maggio 2025

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Domanda di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 2005 - Natura speciale e autonoma - Conseguenze - Omessa pronuncia da parte del primo giudice - Riproposizione ex art. 346 c.p.c.


La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9491 del 2025

Normativa correlata

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292
Cod. Proc. Civ. art. 346

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE