Cass. civ. n. 13860 del 24 maggio 2025
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Domanda di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 2005 - Natura speciale e autonoma - Conseguenze - Omessa pronuncia da parte del primo giudice - Riproposizione ex art. 346 c.p.c.
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 346