Cass. civ. n. 13862 del 25 maggio 2025

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Cancellazione di società dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 - Effetti - Estinzione dell'ente e cessazione della capacità processuale del liquidatore - Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità - Conseguenze.


In tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36892 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST.

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