Cass. civ. n. 13870 del 19 maggio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro – Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni.


In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27169 del 2016

Normativa correlata

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571

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