Cass. civ. n. 13879 del 19 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.


L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui al all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4529 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 668 com. 2 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE