14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5502 del 4 giugno 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell’ente pubblico prevedano che l’atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato come quello indicato sia il meccanismo corrente nella formazione dei titoli di spesa e ha concluso che può essere chiamato a rispondere di peculato chi sottoscrive lo stato di avanzamento dei lavori poiché è sulla base di questo documento che viene emesso il titolo di spesa relativo al pagamento della rata di acconto dei lavori eseguiti ].
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Testo massima n. 2
È consentito omettere, per ragioni di cautela processuale, la indicazione dei nominativi dei collaboranti, fonti di dichiarazioni accusatorie, sia nelle ordinanze cautelari sia nelle copie degli atti che, a seguito di eventuale richiesta di riesame, devono essere trasmessi al tribunale ai sensi dell’art. 309, quinto comma, c.p.p., e che restano depositati in cancelleria, ai sensi del successivo ottavo comma, fino al giorno dell’udienza, giacché altrimenti si toglierebbe di fatto ogni significato alla cautela originariamente osservata.
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