Cass. civ. n. 13885 del 25 maggio 2025

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Contratto di trasporto - Sinistro verificatosi durante il viaggio - Danno biologico micropermanente del viaggiatore - Liquidazione - Criteri ex art. 139 c.ass. - Applicabilità - Fondamento.


La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1812 del 2025

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1681
Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

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