Cass. civ. n. 13891 del 20 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - IN GENERE Forma scritta ad substantiam - Limitazioni alla prova - Contratti invocati come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati come fatto storico incidente sulla decisione - Esclusione.
I limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2725