Cass. civ. n. 13920 del 22 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.


L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10049 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345

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