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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 17179 del 8 maggio 2002

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 17179 del 8 maggio 2002

Testo massima n. 1

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. [ Nella specie la Corte ha provveduto all’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell’intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest’ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell’ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale ].

Testo massima n. 2

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale – con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario [ e di rifiuto, mancanza, inidoneità delle altre persone abilitate a ricevere il plico ] venga data notizia all’interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale – produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autorità di cosa giudicata. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalità contemplate dall’art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimità ].

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