Cass. civ. n. 13939 del 26 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti tributari - Violazione delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale - Inutilizzabilità degli elementi raccolti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22984 del 2010

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE