Cass. pen. n. 36634 del 11 ottobre 2005
Testo massima n. 1
In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 c.p.p.).
Testo massima n. 2
La disposizione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.p., per la quale in caso di notificazione a mani del portiere o del suo sostituto l'ufficiale giudiziario deve dare notizia dell'avvenuta notificazione al destinatario dell'atto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applica, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dell'imputato, e quindi al difensore. (<em>Mass. redaz.</em>).
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