Cass. civ. n. 5943 del 27 giugno 1996
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali.
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