Cass. pen. n. 3164 del 20 ottobre 1992

Testo massima n. 1


L'irreperibilità considerata dall'art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguite nelle forme stabilite per l'imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la situazione preesistente.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE