Cass. pen. n. 3234 del 10 agosto 1990

Testo massima n. 1


Nella procedura conseguente ad istanza di riesame non sono consentiti né il rinvio dell'udienza né la declaratoria d'irreperibilità dell'imputato, entrambi incompatibili con i suoi termini strettissimi e con le sue finalità. Ne consegue che, qualora non si riesca nell'intento di notificare l'avviso di udienza all'imputato, non trovato in nessuno dei luoghi da lui stesso indicati a norma dell'art. 161, comma primo, c.p.p. e in ogni altro conoscibile recapito, va applicata la procedura di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo che prevede l'esecuzione della notificazione mediante consegna dell'atto al difensore. (Nella specie, peraltro, è stata ritenuta superflua la consegna dell'ulteriore copia dell'atto, di pertinenza dell'imputato, al difensore, già in possesso della copia spettantegli in proprio).

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