Cass. pen. n. 2965 del 8 agosto 1996
Testo massima n. 1
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, dovendo le ricerche essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, e ciò anche quando tale luogo non risulti in atti. In tale caso le ricerche dovranno innanzitutto essere indirizzate ad accertare se l'imputato eserciti una abituale attività lavorativa; in caso di esito positivo ad accertare in quale luogo tale attività lavorativa si eserciti, e quindi a ricercare l'imputato in questo luogo. Solo qualora non si riesca ad accertare se l'imputato svolga un'attività lavorativa, o dove egli la eserciti, potrà ritenersi giustificata la mancata effettuazione di ricerche nel luogo di abituale attività lavorativa. In difetto di tali accertamenti, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore — ove attengano alla vocatio in ius — integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
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