Cass. civ. n. 14006 del 22 maggio 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.