Cass. civ. n. 14008 del 26 maggio 2025
Testo massima n. 1
IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Provvedimento del tribunale su ricorso ex art. 2192 cod. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Statuizioni sulla gestione del registro - Inammissibilità - Condanna alle spese - Ricorribilità - Fondamento.
Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2192
Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Costituzione art. 111