Cass. civ. n. 14019 del 26 maggio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Violazione obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale - Decorrenza - Dalla data di esecuzione dell'ordine di investimento.


In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32226 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 28

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