Cass. civ. n. 541 del 15 febbraio 1969

Testo massima n. 1


L'autorizzazione di competenza del tribunale, di cui il tutore deve munirsi, a norma dell'art. 375 c.c., per stipulare la vendita di beni del minore, deve essere preventiva rispetto all'atto autorizzato.

Testo massima n. 2


L'impegno, assunto verso terzi dal rappresentante dell'incapace, di ottenere il provvedimento autorizzativo per la vendita di beni del medesimo, è radicalmente nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico, contrastando con l'esigenza che l'attività di amministrazione del patrimonio dell'incapace sia giustificata esclusivamente dalla considerazione degli interessi dell'incapace stesso, senza interferenze derivanti da impegni personali assunti dal rappresentante legale e quindi, senza possibili deviazioni dal fine proprio di quella attività.

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