Cass. civ. n. 14030 del 26 maggio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO


Reciproci inadempimenti - Valutazione comparativa - Criterio meramente cronologico - Esclusione - Criterio di proporzionalità - Sussistenza.


In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Civ. art. 1460

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Precedenti: Cass. civ. n. 11430/2006

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