Cass. pen. n. 14033 del 05 dicembre 2022

Testo massima n. 1


NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell’atto notificando ex art. 8, comma 1, l. n. 890 del 1982 - Perfezionamento della procedura notificatoria - Atto redatto dall’operatore postale - Necessità - Sussistenza.


In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 49365 del 2013

Normativa correlata

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

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