Cass. civ. n. 14039 del 26 maggio 2025

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.


In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1129 com. 11
Cod. Civ. art. 1129 com. 8
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64

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