Cass. civ. n. 14046 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE


Contratto di assicurazione - Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti.


La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1888
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 21
Decreto Legisl. 04/04/2006 num. 159
Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235

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Precedenti: Cass. civ. n. 22012/2023

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