Cass. pen. n. 14058 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. – Casi - Individuazione - Fattispecie.
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.