Cass. pen. n. 14072 del 15 febbraio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE
Circolazione stradale - Veicolo a motore usato in maniera conforme alla sua funzione abituale - Obbligatorietà dell'assicurazione r.c.a. - Sussistenza - Luogo della circolazione - Irrilevanza - Fattispecie.
È soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all'interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103 art. 3
Decreto Legisl. 22/11/2023 num. 184 art. 2
Direttive del Consiglio CEE 24/11/2021 num. 2118 art. 1